ART. 1 (Denominazione e sede)

1. E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l’associazione no profit denominata: “Meteopresila”, con sede in via Bruzio Vico I° n°6 nel Comune di Taverna (CZ).

2 Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell’ambito della stessa regione, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della Regione Calabria.

ART. 2 (Scopi e attività)

1. L’associazione è apartitica, democratica e non ha finalità di lucro, con essa si propone di: a) promuovere e favorire il miglioramento, la diffusione della conoscenza del clima e del microclima del territorio calabrese oltre che dell’ambiente del territorio e dei suoi paesaggi naturali per scopi di vario interesse (scientifici, analitici, turistici, statistici, economici, agricoli, didattici e di sicurezza ambientale).

b) incrementare la precisione delle informazioni fornite (tramite i vari mezzi di comunicazione disponibili) e sviluppare una rete regionale di monitoraggio ambientale e meteorologico.

2. Vi è il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

3. Per il raggiungimento delle finalità sancite in statuto, l’Associazione si propone di sviluppare attività di: informazione, ricerca, analisi, pubblicazioni editoriali (tramite sito internet dedicato), installazione e gestione di strumenti di monitoraggio ambientali e meteorologico (o comunque utili allo scopo del punto 1) propri o messe a nostra disposizione da privati o enti pubblici.

3.1 Organizzare eventi, esposizioni e manifestazioni culturali atte a promuovere e sostenere l’associazione nel raggiungimento dei suoi obbiettivi; svolgere o partecipare ad attività di formazione (stage e corsi di perfezionamento) che possono essere svolte anche in collaborazione con altri enti (come verrà descritto anche nel punto 3.2).

3.1.2 Partecipare ad iniziative pubbliche o private utili a realizzare gli obiettivi dei punti precedenti.

3.1.3 Realizzazione e svolgimento di attività commerciali atte al sostenimento economico dell’associazione nei limiti previsti della normativa vigente.

3.2 L’associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti (pubblici o privati) per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenerne sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private e delle organizzazioni sindacali.

4. L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle menzionate a eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

ART. 3 (Soci)

1. Sono ammessi all’Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.

2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.

Il diniego va motivato. Il richiedente nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa annuale.

3. Ci sono 4 categorie di soci: Fondatori (coloro che hanno ideato e fondato l’associazione realizzandone lo statuto, sono tenuti a versare la quota sociale annua stabilita.)

Ordinari (coloro che versano la quota associativa annuale stabilita dall’Assemblea)

Sostenitori (coloro che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie)

Onorari (persone nominate tali dall’Assemblea per meriti acquisiti a favore dell’Associazione; non sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale e non hanno diritto di voto).

4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4 (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare (direttamente o per delega) per eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi (questi diritti si esercitano se in regola con il pagamento del contributo).

2. I soci devono versare nei termini previsti la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.

3. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 (Recesso ed esclusione del socio)

1. La qualità di iscritto si perde per recesso volontario dell’associato mediante comunicazione scritta all’Assemblea (o al Consiglio direttivo), o per provvedimento disciplinare deliberato dagli organi associativi preposti.

2. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

ART. 6 (Organi sociali)

Gli organi dell’associazione sono:

Assemblea dei soci, Consiglio direttivo e Presidente.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito, fatto salvo il diritto al rimborso

delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell’interesse dell’associazione.

ART. 7 (Assemblea)

1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.

2. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso (e-mail o verbale) da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno.

3. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, o un terzo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 (Compiti dell’Assemblea)

L’assemblea deve:

– approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo;

– fissare l’importo della quota sociale annuale;

– determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;

– approvare l’eventuale regolamento interno;

– deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;

– eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;

– deliberare su quanto demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal consiglio direttivo.

ART. 9 (Validità Assemblee)

1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

3. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese.

4. L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

ART. 10 (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario; (oppure: da un componente dell’assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal presidente.

2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).

ART. 11(Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto da cinque o sette membri eletti dall’assemblea, di cui almeno (rispettivamente) tre o quattro devono essere scelti tra i soci fondatori.

1.1 Il Presidente, il vice Presidente ed il Tesoriere, ne sono membri di diritto.

1.2 I  suoi membri possono essere rieletti.

2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e può essere convocato dal presidente.

3. Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il bilancio consuntivo e preventivo.

4. Il consiglio direttivo rimane in carica tre anni.

ART. 12 (Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Firmare gli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Esercitare il controllo sulla conduzione e il buon andamento degli affari sociali. Può nominare un Vice Presidente scelto tra i Consiglieri.

ART. 13 (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:

a) contributi e quote associative;

b) donazioni e lasciti;

c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 383/2000.

2. L’associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali e quelle connesse previste dal presente statuto.

ART. 14 (Bilancio)

1. I documenti di bilancio dell’associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.

2. I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo e approvati dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositati presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

3. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

ART. 15 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 7 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 16 (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.